Art. 50 c.c. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)

art 50 c.c.
art 50 c.c.

 

Art. 50 c.c. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni).

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il
tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico
ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volonta’
dell’assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente
fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro
rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso
temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero
diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di
essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati
da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati
dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni
alimentari previste dall’art. 434.

Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei
diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare
cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in
grado di darla, il tribunale puo’ stabilire altre cautele, avuto
riguardo alla qualita’ delle persone e alla loro parentela con
l’assente.

 

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